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I dati dei minori valgono una quota di OpenAI? La nuova class action contro ChatGPT

14 October 2026 9 min. lettura

Il 13 ottobre 2026, davanti alla Corte distrettuale federale della California settentrionale, è stata depositata una nuova proposta di class action contro OpenAI, la società che sviluppa ChatGPT. Al centro della controversia non ci sono le risposte sbagliate dell'intelligenza artificiale, ma qualcosa di potenzialmente più delicato: il modo in cui vengono raccolte, utilizzate e valorizzate economicamente le informazioni personali degli utenti minorenni. L'azione giudiziaria è stata promossa da una madre, identificata con lo pseudonimo Jane Doe, nell'interesse dei suoi due figli di 12 e 16 anni e di una più ampia categoria di giovani utilizzatori della piattaforma. Secondo i ricorrenti, OpenAI avrebbe ottenuto informazioni particolarmente sensibili attraverso le conversazioni con ChatGPT, utilizzandole per migliorare i propri modelli senza un consenso genitoriale giuridicamente valido. La vicenda introduce una questione che supera i confini della privacy tradizionale: quando i dati personali contribuiscono allo sviluppo di una tecnologia dal valore miliardario, chi ha il diritto di beneficiare economicamente di quel contributo? Per il momento si tratta di accuse ancora da dimostrare, ma le richieste avanzate al tribunale potrebbero aprire un importante confronto sul rapporto tra intelligenza artificiale, minori e valore economico dei dati. 

 

QUANDO UNA CONVERSAZIONE PRIVATA DIVENTA UNA RISORSA ECONOMICA 

Per comprendere la controversia bisogna partire dal funzionamento dei chatbot generativi. A differenza dei motori di ricerca tradizionali, ChatGPT consente di intrattenere conversazioni articolate, nelle quali gli utenti possono condividere esperienze personali, difficoltà, preferenze e informazioni che difficilmente affiderebbero a un normale sito web. Secondo l'atto introduttivo della causa, alcune caratteristiche del sistema, come l'adattamento al linguaggio dell'interlocutore, le risposte rassicuranti, l'utilizzo di espressioni familiari e le funzionalità di memoria, favorirebbero nei più giovani un rapporto di fiducia capace di incentivare la condivisione di informazioni intime. Tra gli episodi descritti compare quello di una dodicenne che avrebbe inviato fotografie personali e discusso con il chatbot delle proprie insicurezze fisiche, del peso e dell'alimentazione. I ricorrenti sostengono che tali interazioni possano trasformarsi in una risorsa utilizzabile per migliorare i modelli linguistici e accrescere il valore dell'impresa. Non è però dimostrato che ogni singola informazione condivisa sia stata effettivamente utilizzata per l'addestramento. Il problema giuridico riguarda proprio il confine tra l'utilizzo dei dati necessario a fornire un servizio e il loro eventuale impiego per finalità ulteriori, soprattutto quando l'interessato potrebbe non essere pienamente consapevole delle conseguenze. 

 

IL CONSENSO DEI GENITORI NON PUÒ ESSERE RIDOTTO A UN SEMPLICE CLIC 

Uno degli aspetti centrali della causa riguarda la validità del consenso. Le condizioni di OpenAI stabiliscono che ChatGPT non sia destinato ai minori di 13 anni e che gli utenti tra i 13 e i 18 anni debbano ottenere l'autorizzazione di un genitore o tutore. Secondo i ricorrenti, tuttavia, prevedere tale requisito nelle condizioni contrattuali non equivale necessariamente a verificarne l'effettivo rispetto. La contestazione si concentra sul sistema di registrazione e sull'accettazione delle condizioni d'uso, ritenuti insufficienti a dimostrare un'autorizzazione genitoriale valida. La questione assume particolare rilevanza alla luce dell'articolo 1568.5 del California Civil Code, secondo il quale la semplice dichiarazione di un minore di aver ricevuto il consenso del genitore non costituisce, di per sé, un consenso valido ai fini della disciplina contrattuale. I ricorrenti richiamano inoltre l'articolo 6701 del California Family Code, sostenendo che le condizioni d'uso di ChatGPT rientrerebbero in alcune categorie di contratti che un minore non può validamente stipulare. Da questa interpretazione deriva una delle principali richieste giudiziali: dichiarare le condizioni contrattuali nulle fin dall'origine nei confronti dei minori interessati. Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione giuridica proposta dagli attori, sulla quale il tribunale non si è ancora pronunciato. 

 

COSA PREVEDE LA LEGGE AMERICANA SULLA PRIVACY DEI BAMBINI 

Negli Stati Uniti, la protezione dei dati personali dei bambini trova un importante riferimento nel Children's Online Privacy Protection Act, conosciuto come COPPA. La normativa impone specifici obblighi ai gestori di servizi online rivolti ai minori di 13 anni e ai servizi che siano effettivamente a conoscenza di raccogliere informazioni personali da bambini appartenenti a quella fascia d'età. In generale, prima di procedere alla raccolta, è necessario ottenere un consenso genitoriale verificabile, salvo le eccezioni previste dalla legge. Questo significa che la tutela non può essere affidata esclusivamente alla presenza di una generica informativa sulla privacy. È importante precisare, però, che il COPPA non disciplina indistintamente tutti gli utenti sotto i 18 anni e che la nuova causa contro OpenAI sviluppa soprattutto argomentazioni di diritto contrattuale e patrimoniale californiano. La controversia mette così in evidenza un problema più ampio: le norme tradizionali sono nate quando i servizi digitali raccoglievano prevalentemente dati identificativi e informazioni sulle attività online, mentre oggi un chatbot può ricevere spontaneamente racconti, immagini, emozioni e dettagli personali attraverso una relazione conversazionale continua. Stabilire quali garanzie siano sufficienti in questo contesto rappresenta una delle sfide principali per il diritto delle nuove tecnologie. 

 

OPENAI RESPINGE LE ACCUSE E RIVENDICA LE MISURE DI PROTEZIONE 

OpenAI ha contestato le accuse, sostenendo di aver sviluppato importanti strumenti di protezione specificamente destinati agli utenti adolescenti. Tra questi figura ChatGPT for Teens, una versione del servizio che prevede misure di sicurezza adeguate all'età e strumenti di controllo parentale. La società mette inoltre a disposizione impostazioni che consentono agli utenti di scegliere se le nuove conversazioni possano contribuire al miglioramento dei modelli. Per gli account degli adolescenti collegati a quelli dei genitori, anche questi ultimi possono intervenire su determinate preferenze relative all'utilizzo dei dati. L'esistenza di tali strumenti costituisce un elemento rilevante nella valutazione della controversia, ma non risolve automaticamente tutti gli interrogativi sollevati dai ricorrenti. Occorrerà distinguere tra le misure disponibili oggi, quelle effettivamente presenti durante il periodo contestato e il concreto funzionamento dei sistemi di autorizzazione. Sarà inoltre necessario verificare quali informazioni siano state raccolte, per quali finalità e con quali basi giuridiche. La vicenda dimostra come la conformità normativa di una piattaforma tecnologica non dipenda soltanto dalle dichiarazioni contenute nella documentazione contrattuale, ma anche dalle modalità effettive con cui le garanzie vengono applicate agli utenti. 

 

LA RICHIESTA PIÙ SORPRENDENTE: ASSEGNARE AI MINORI UNA QUOTA DI OPENAI 

L'elemento più innovativo della class action riguarda le conseguenze economiche della presunta raccolta illegittima. I ricorrenti non chiedono soltanto una dichiarazione sull'invalidità del consenso e delle condizioni d'uso, ma anche una restituzione del valore che OpenAI avrebbe ottenuto sfruttando i dati dei minori. Nell'atto giudiziario viene espressamente richiesta l'attribuzione di una partecipazione nel capitale di OpenAI, oppure del corrispondente valore in denaro, proporzionata al contributo informativo contestato. La domanda si fonda anche sulla teoria dell'arricchimento senza giusta causa e su alcune disposizioni californiane relative all'accessione, contenute negli articoli 1031, 1032 e 1033 del Civil Code, tradizionalmente riferite all'utilizzo di materiali appartenenti ad altri per realizzare un nuovo prodotto. Applicare queste regole ai dati impiegati nell'addestramento di un modello linguistico costituisce una tesi giuridica particolarmente originale e tutt'altro che consolidata. I giudici dovrebbero infatti affrontare problemi complessi, tra cui la qualificazione patrimoniale delle informazioni, la possibilità di collegare determinati dati al valore del modello e il metodo per quantificare un eventuale arricchimento. Non esiste quindi alcun diritto già riconosciuto dei minori a ricevere azioni di OpenAI. La richiesta solleva però una questione destinata ad assumere crescente importanza: se i dati degli utenti contribuiscono alla creazione di valore economico, in quali circostanze il loro utilizzo può generare obblighi restitutori o risarcitori? 

 

DALLA CALIFORNIA ALL'EUROPA: IL FUTURO DELLA TUTELA DEI MINORI NELL'ERA DELL'AI 

Sebbene la controversia si sviluppi negli Stati Uniti, le questioni sollevate riguardano anche l'ordinamento europeo. L'articolo 8 del GDPR disciplina il consenso dei minori per i servizi della società dell'informazione quando il trattamento si fonda su tale base giuridica, fissando una soglia generale di 16 anni e consentendo agli Stati membri di ridurla fino a 13. In Italia, l'articolo 2-quinquies del Codice Privacy individua questa soglia nei 14 anni, al di sotto della quale, nei casi previsti, è richiesto il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. La tutela europea comprende inoltre principi come trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, che assumono particolare rilievo quando vengono utilizzati strumenti di intelligenza artificiale capaci di elaborare informazioni molto personali. La causa americana non stabilirà direttamente come debba essere applicato il GDPR, ma potrebbe contribuire al dibattito internazionale sulla responsabilità delle piattaforme e sul rapporto tra consenso, trattamento dei dati e valore economico dell'intelligenza artificiale. Il procedimento è ancora nella sua fase iniziale: la class action non è stata definitivamente ammessa come azione collettiva e nessuna responsabilità è stata accertata. Al di là del suo esito, resta un interrogativo fondamentale per il futuro dell'economia digitale. Se un sistema diventa sempre più sofisticato anche grazie alle informazioni che le persone gli affidano, la vera sfida giuridica non sarà soltanto stabilire come proteggere quei dati, ma anche definire chi possa legittimamente utilizzarli e trarne beneficio. 

A cura degli studenti di Giurisprudenza e Ingegneria Informatica 

 

 

 

FONTI E RIFERIMENTI 

  • Jane Doe et al. v. OpenAI Foundation et al., Case No. 3:26-cv-11781, U.S. District Court for the Northern District of California, Class Action Complaint, depositato il 13 ottobre 2026. Consulta l'atto giudiziario originale (PDF). 

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