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AI

Dal chatbot al deepfake: dal 2 agosto l’intelligenza artificiale deve dichiararsi

03 August 2026 8 min. lettura

COSA CAMBIA DAL 2 AGOSTO 2026

Dal 2 agosto 2026 diventano applicabili gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 dell’AI Act. L’obiettivo è semplice solo in apparenza: permettere alle persone di comprendere quando stanno interagendo con un sistema di intelligenza artificiale oppure quando il contenuto davanti a loro è stato generato o manipolato artificialmente.

Non significa che ogni utilizzo dell’AI debba essere accompagnato dalla stessa etichetta. Il regolamento distingue tra fornitori, cioè coloro che sviluppano o immettono sul mercato i sistemi, e deployer, ossia imprese, professionisti, amministrazioni o creatori che li utilizzano sotto la propria responsabilità.

Gli obblighi cambiano anche in base alla tecnologia impiegata: chatbot, generatori di immagini, sistemi biometrici, strumenti di riconoscimento delle emozioni e applicazioni capaci di produrre deepfake non presentano gli stessi rischi.

L’Europa non sta quindi vietando i contenuti sintetici, ma sta introducendo un principio destinato a incidere sull’intero ambiente digitale: quando l’intelligenza artificiale può ingannare, simulare una persona o alterare la percezione della realtà, la sua presenza non può più rimanere invisibile.

 

IL CHATBOT DEVE PRESENTARSI COME INTELLIGENZA ARTIFICIALE

I fornitori di sistemi destinati a interagire direttamente con persone fisiche devono progettare il servizio affinché l’utente sappia di trovarsi davanti a un’intelligenza artificiale.

L’informazione deve essere fornita in modo chiaro e distinguibile, al più tardi durante la prima interazione, a meno che la natura artificiale del sistema risulti già evidente per una persona ragionevolmente informata e attenta.

La disposizione coinvolge chatbot di assistenza clienti, assistenti virtuali, sistemi conversazionali utilizzati nei servizi pubblici e interfacce AI inserite nelle piattaforme digitali. Non dovrebbe quindi essere sufficiente nascondere l’informazione nelle condizioni generali di utilizzo o in una pagina difficilmente accessibile: l’utente deve poter comprendere immediatamente con chi, o meglio con che cosa, sta comunicando.

La trasparenza diventa ancora più importante quando il sistema assume un tono umano, utilizza una voce realistica o viene rappresentato attraverso un avatar. In questi casi, il rischio non deriva soltanto da un’informazione sbagliata, ma dalla possibilità che l’utente attribuisca alla macchina intenzioni, empatia o responsabilità tipicamente umane.

 

CONTENUTI SINTETICI: MARCATURA TECNICA ED ETICHETTA VISIBILE

Per i contenuti generati artificialmente l’AI Act costruisce una trasparenza su due livelli.

Da un lato, i fornitori di sistemi capaci di generare audio, immagini, video o testi sintetici devono fare in modo che gli output siano marcati in un formato leggibile meccanicamente e possano essere rilevati come artificiali. Si tratta di una misura tecnica: metadati, credenziali digitali, watermark o altri strumenti idonei a rendere verificabile la provenienza del contenuto.

Dall’altro lato, in determinati casi il soggetto che utilizza il sistema deve informare direttamente il pubblico con un’etichetta chiara e percepibile. Marcatura ed etichettatura non sono quindi sinonimi.

La prima opera nell’infrastruttura tecnologica e serve a sistemi, piattaforme e strumenti di verifica; la seconda parla direttamente alla persona esposta al contenuto.

Sono esclusi dall’obbligo tecnico i sistemi che svolgono una funzione meramente assistiva per modifiche standard o che non alterano sostanzialmente l’input e il suo significato. Correggere la luminosità di una fotografia, eliminare un rumore audio o migliorare un testo senza cambiarne la sostanza non equivale automaticamente alla creazione di un contenuto sintetico da marcare.

 

DEEPFAKE: LA FINZIONE NON PUÒ PIÙ SEMBRARE REALTÀ

Il caso più evidente riguarda i deepfake: immagini, audio o video generati o manipolati dall’AI che assomigliano in modo apprezzabile a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che potrebbero apparire autentici o veritieri.

Chi utilizza un sistema per produrre e diffondere questi contenuti deve dichiararne l’origine artificiale.

La regola interessa video con dichiarazioni mai pronunciate, clonazioni vocali, sostituzioni del volto, ricostruzioni di eventi inesistenti e contenuti capaci di attribuire falsamente comportamenti a persone reali.

Il regolamento prevede però un bilanciamento con la libertà artistica: quando il deepfake fa parte di un’opera manifestamente creativa, satirica, fittizia o artistica, rimane necessario rivelarne l’esistenza, ma in una forma che non ostacoli la fruizione dell’opera.

L’etichetta non deve quindi trasformarsi in una censura preventiva, ma deve impedire che la finzione venga confusa con la realtà, senza cancellare la funzione narrativa, critica o parodistica del contenuto.

La vera linea di confine non passa tra contenuto autentico e contenuto artificiale, ma tra finzione riconoscibile e simulazione potenzialmente ingannevole.

 

TESTI, NOTIZIE E RESPONSABILITÀ EDITORIALE

L’AI Act disciplina anche i testi generati o manipolati dall’intelligenza artificiale e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse generale.

In questi casi, il deployer deve dichiarare l’origine artificiale del contenuto.

Esiste tuttavia un’eccezione fondamentale: l’etichetta non è richiesta quando il testo è stato sottoposto a revisione umana o controllo editoriale e una persona fisica o giuridica assume la responsabilità editoriale della pubblicazione.

La norma non impedisce quindi a giornali, magazine, imprese o professionisti di utilizzare strumenti generativi per produrre bozze, sintesi o supportare la scrittura.

Impone però una scelta precisa: pubblicare automaticamente dichiarando l’intervento dell’AI, oppure mantenere un controllo umano effettivo assumendosi la responsabilità del risultato.

Non è la semplice presenza dell’intelligenza artificiale a determinare l’obbligo, ma l’assenza di un soggetto che controlli, verifichi e risponda del contenuto. Per le testate e le piattaforme editoriali, la compliance non consisterà soltanto nell’aggiungere una formula standard, ma nel documentare processi di revisione, ruoli interni e responsabilità sulla pubblicazione.

 

LE CRITICITÀ REALI: UN’ETICHETTA PUÒ ESSERE IGNORATA

La trasparenza formale non garantisce automaticamente una comprensione sostanziale.

Se ogni piattaforma utilizza formule, simboli e posizionamenti differenti, l’utente potrebbe non capire cosa sia stato effettivamente generato dall’AI.

Se invece gli avvisi diventano troppo frequenti, si rischia una nuova forma di stanchezza informativa simile a quella prodotta dai cookie banner: l’utente vede l’etichetta, ma smette di leggerla.

Per favorire maggiore uniformità, l’Unione ha predisposto un codice di buone pratiche e alcune icone utilizzabili da creatori, editori e imprese.

La loro adozione è facoltativa, mentre il rispetto degli obblighi dell’articolo 50 è vincolante.

Utilizzare l’icona europea, inoltre, non dimostra automaticamente la conformità: l’avviso deve essere visibile, comprensibile, accessibile e collocato nel momento in cui la persona viene esposta al contenuto.

Resta poi il problema tecnico della permanenza della marcatura quando un file viene scaricato, modificato, compresso o ricondiviso. Una regola efficace deve seguire il contenuto lungo la catena digitale, non limitarsi alla piattaforma sulla quale è stato pubblicato per la prima volta.

 

LA PROSPETTIVA FUTURA: LA TRASPARENZA DIVENTA INFRASTRUTTURA

Dal 2 agosto la compliance AI entra nei processi di progettazione, comunicazione e pubblicazione.

Le imprese dovranno individuare quali sistemi interagiscono direttamente con gli utenti, quali producono contenuti sintetici, chi assume il ruolo di fornitore o deployer e dove inserire avvisi, marcature e controlli editoriali.

Per i sistemi generativi già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 è previsto un periodo limitato fino al 2 dicembre 2026, ma soltanto per l’obbligo tecnico di marcatura e rilevazione degli output. Le altre regole di trasparenza sono già applicabili.

La violazione dell’articolo 50 può essere sanzionata fino a 15 milioni di euro o, per le imprese, fino al 3% del fatturato mondiale annuo, con criteri specifici di proporzionalità per PMI e startup. 

Il vero effetto della norma potrebbe andare oltre le sanzioni. Nel nuovo ecosistema digitale, dichiarare l’intervento dell’intelligenza artificiale diventa parte dell’affidabilità di un servizio, della reputazione di un’impresa e della responsabilità di chi comunica.

La domanda non sarà più soltanto se un contenuto è stato prodotto dall’AI, ma se esistono strumenti sufficienti per riconoscerlo, verificarlo e attribuirne la responsabilità.

 

A cura degli studenti sotto la Facoltà di Giurisprudenza e Ingegneria Informatica

 

NOTE E RIFERIMENTI

 

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