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Diritto penale nelle manifestazioni: fino a dove può spingersi lo Stato per fermare chi protesta?

26 October 2026 9 min. lettura

DALLE PIAZZE AL DIRITTO PENALE: COSA STA CAMBIANDO IN ITALIA

Le manifestazioni delle ultime settimane hanno riportato al centro del dibattito italiano una domanda che va molto oltre gli scontri avvenuti nelle singole città: quanto può spingersi lo Stato per impedire che una protesta degeneri?

Tra Milano, Torino, Roma, Bologna e altre città si sono verificati cortei molto partecipati, tensioni con le forze dell’ordine, danneggiamenti e, in alcuni casi, saccheggi e aggressioni. Allo stesso tempo, migliaia di persone hanno manifestato pacificamente per questioni molto diverse: costo della vita, guerra, riarmo, servizi pubblici, scuola e disagio sociale. Il 24 ottobre, secondo i dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza riportati da ANSA, in tutta Italia sono state identificate 4.292 persone, mentre 371 sono state accompagnate o fermate negli uffici di polizia; tra queste, 110 erano minorenni. Sono stati inoltre registrati nove arresti e 87 denunce.

Dopo le violenze del precedente fine settimana, il Governo Meloni ha scelto di intervenire con un nuovo decreto-legge sulla sicurezza pubblica e sulla criminalità minorile, approvato dal Consiglio dei ministri il 20 ottobre. Meloni ha spiegato che nessuna idea politica o situazione di disagio può giustificare devastazioni, furti o aggressioni e che lo Stato deve rispondere con fermezza.

Il principio, preso isolatamente, è difficilmente contestabile: manifestare non significa avere il diritto di incendiare, saccheggiare o aggredire. Il problema giuridico nasce però un momento prima, quando lo Stato non interviene più soltanto contro chi ha commesso un fatto, ma cerca di individuare chi potrebbe commetterlo.

 

L’ARTICOLO 17 PROTEGGE LA PROTESTA, NON LA VIOLENZA

La Costituzione parte da una regola molto chiara. L’articolo 17 stabilisce che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi e che, per le riunioni in luogo pubblico, deve essere dato preavviso alle autorità. Il divieto può essere disposto soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Questo significa che manifestare non è una concessione del Governo, della Questura o della maggioranza politica del momento. È una libertà costituzionale e, proprio per questo, protegge anche chi contesta duramente le decisioni di chi governa.

Ma l’articolo 17 contiene già il proprio limite: la riunione deve essere pacifica e senz’armi. Il diritto costituzionale alla protesta non protegge quindi automaticamente qualsiasi comportamento compiuto durante un corteo. Lanciare oggetti contro gli agenti, incendiare un’automobile o saccheggiare un negozio può integrare specifici reati indipendentemente dal messaggio politico che accompagna quelle condotte.

Il punto più difficile è un altro: la responsabilità deve rimanere individuale. Trovarsi all’interno di una manifestazione nella quale alcune persone commettono violenze non rende automaticamente violenti tutti i partecipanti. È qui che interviene anche l’articolo 27 della Costituzione, secondo cui la responsabilità penale è personale. Lo Stato può perseguire chi commette un reato, ma deve continuare a distinguere il comportamento del singolo dal comportamento della folla.

 

IL NUOVO REATO DI VIOLENZA ORGANIZZATA NELLE MANIFESTAZIONI

Una delle novità più significative del decreto approvato dal Governo è l’introduzione del delitto di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche.

Secondo il testo illustrato da Palazzo Chigi, la nuova fattispecie riguarda chi, durante una manifestazione, partecipa a un gruppo formato da almeno cinque persone che opera in modo organizzato, anche occasionalmente, utilizzando o lanciando oggetti atti a offendere oppure artifici pericolosi e creando un concreto pericolo per l’incolumità delle persone. Sono previste conseguenze più severe per chi organizza, promuove o istiga alla violenza, compresa l’istigazione realizzata attraverso strumenti informatici e telematici.

La scelta del legislatore risponde a un problema reale: durante alcuni disordini gruppi organizzati possono muoversi all’interno di cortei più ampi, sfruttando la massa dei manifestanti per rendere più difficile l’identificazione individuale.

Ma proprio per questo sarà fondamentale capire come la nuova norma verrà interpretata. La partecipazione a un gruppo non può diventare automaticamente responsabilità per tutto ciò che quel gruppo compie. Il diritto penale italiano rimane fondato sull’accertamento della condotta e della responsabilità personale.

 

IL FERMO PREVENTIVO: SI PUÒ LIMITARE LA LIBERTÀ PRIMA DEL REATO?

È probabilmente questo il passaggio più delicato dell’intero dibattito.

Il Governo ha previsto l’estensione dell’accompagnamento e del trattenimento negli uffici di polizia, fino a un massimo di dodici ore, nei confronti di persone per le quali esistano elementi concreti tali da far ritenere che possano attuare condotte di concreto pericolo per la sicurezza. La misura, già collegata alle manifestazioni, viene estesa anche ad altre operazioni di polizia in luoghi caratterizzati da forte afflusso di persone e può riguardare anche minorenni.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha parlato esplicitamente di uno strumento fondato sul sospetto della possibile commissione di reati.

Qui il diritto penale incontra il diritto costituzionale. L’articolo 13 della Costituzione stabilisce che la libertà personale è inviolabile e che le restrizioni possono avvenire soltanto nei casi e nei modi previsti dalla legge, con precise garanzie e controllo dell’autorità giudiziaria nei casi urgenti.

Il rischio giuridico è evidente: passare dalla punizione di ciò che una persona ha fatto alla limitazione della libertà per ciò che si ritiene che potrebbe fare.

 

I MINORI: A QUATTORDICI ANNI CAMBIA IL RAPPORTO CON LO STATO

Il decreto interviene in modo particolarmente significativo sui minorenni. Per chi ha compiuto quattordici anni viene introdotta una presunzione di imputabilità, cioè di capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria.

Viene inoltre esteso ai minori l’arresto in flagranza differita e vengono adeguate le disposizioni sulle misure cautelari. Il Governo ha previsto anche conseguenze amministrative a carico di chi esercita la responsabilità genitoriale in relazione a determinati reati commessi dai figli, salvo che venga dimostrata l’impossibilità di impedire il fatto.

La questione diventa quindi politica e giuridica allo stesso tempo.

Da una parte, essere minorenni non può significare avere libertà di commettere violenze senza conseguenze.

Dall’altra, il sistema penale minorile nasce proprio dall’idea che un adolescente non possa essere trattato semplicemente come un adulto più giovane.

 

TELECAMERE, CHAT E SOCIAL: LA PROVA DELLA PROTESTA È DIVENTATA DIGITALE

La trasformazione più profonda, però, potrebbe essere tecnologica.

Una manifestazione oggi nasce spesso prima online che in strada: Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok e altre piattaforme vengono utilizzate per comunicare luoghi di ritrovo, modificare i percorsi e diffondere indicazioni in tempo reale. Gli stessi strumenti possono però essere utilizzati anche per organizzare azioni violente, condividere istruzioni o istigare altri partecipanti.

Il decreto attribuisce rilevanza proprio all’istigazione compiuta attraverso strumenti telematici e amplia l’uso della flagranza differita, che consente in determinati casi di procedere successivamente all’arresto attraverso la ricostruzione del fatto mediante immagini e documentazione acquisita durante i disordini.

Il 24 ottobre la prevenzione ha già assunto dimensioni molto ampie: oltre 150 perquisizioni sono state effettuate tra Milano e altre venti città, mentre nella stessa giornata sono state identificate più di quattromila persone. A Roma alcuni giovani sono stati accompagnati in Questura dopo essere stati trovati con passamontagna, maschere e bombolette spray.

La tecnologia permette quindi allo Stato di ricostruire una manifestazione anche dopo che è terminata, collegando immagini, video, messaggi e spostamenti. Questo può essere fondamentale per identificare chi ha realmente commesso una violenza, evitando accuse indiscriminate. Ma proprio la quantità di informazioni disponibili rende ancora più importante distinguere tra prova, indizio e semplice presenza.

 

SICUREZZA O REPRESSIONE? IL CONFINE DIPENDE DA COME LE NORME VERRANNO APPLICATE

Il Governo sostiene che la distinzione sia netta. Meloni ha ribadito che il diritto di manifestare deve essere garantito, ma insieme al diritto dei cittadini di vivere le proprie città in sicurezza; Piantedosi ha parlato della necessità di isolare i violenti e impedire che agiscano nell’impunità.

La posizione ha una sua logica: le violenze producono vittime, danni economici, negozi chiusi, costi per la collettività e possono finire per impedire agli stessi manifestanti pacifici di esercitare liberamente il proprio diritto.

Ma uno Stato di diritto non si misura soltanto dalla capacità di punire chi devasta una città, ma si misura anche dalla capacità di evitare che gli strumenti creati contro i violenti finiscano per modificare il rapporto con tutti gli altri.

Il diritto penale deve intervenire contro comportamenti concreti, non contro idee politiche. Il manifestante pacifico e chi utilizza una manifestazione per commettere violenze possono trovarsi nella stessa piazza, ma dal punto di vista costituzionale e penale appartengono a due situazioni completamente diverse.

Lo Stato deve essere abbastanza forte da fermare chi usa la piazza per distruggere, ma abbastanza garantista da non trasformare chi protesta in un potenziale criminale soltanto perché protesta; perché il problema non è scegliere tra sicurezza e libertà, ma impedire che, per proteggere la prima, si inizi gradualmente a considerare la seconda come un rischio.

 

A cura degli studenti della Facoltà di Giurisprudenza e Ingegneria Informatica

 

NOTE E RIFERIMENTI

• PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – NUOVO DECRETO SICUREZZA E CRIMINALITÀ MINORILE: comunicato ufficiale del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2026 con le nuove disposizioni su violenza organizzata nelle manifestazioni, fermo preventivo, flagranza differita e minori.
https://governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-193/32884

• SENATO DELLA REPUBBLICA – ARTICOLO 17 DELLA COSTITUZIONE: testo ufficiale sulla libertà di riunione e sui limiti posti per motivi di sicurezza e incolumità pubblica.
https://www.senato.it/node/114/printable/print

• SENATO DELLA REPUBBLICA – ARTICOLO 27 DELLA COSTITUZIONE: principio della responsabilità penale personale, presunzione di non colpevolezza e funzione rieducativa della pena.
https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-i/articolo-27

• SENATO DELLA REPUBBLICA – ARTICOLO 13 DELLA COSTITUZIONE: disciplina costituzionale della libertà personale e delle garanzie applicabili alle misure restrittive.
https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-i/articolo-13

• ANSA – CORTEI DEL 24 OTTOBRE 2026: dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza su identificazioni, persone accompagnate o fermate, arresti, denunce e presenza di minorenni nelle manifestazioni italiane.
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/10/24/cortei-in-italia-quasi-5mila-identificati-371-fermati-110-sono-minori_e0122321-4d8b-4b24-8cc8-22fc17f0f290.html

• REUTERS – NUOVE MISURE ITALIANE DOPO I DISORDINI DI MILANO: analisi internazionale del pacchetto sicurezza approvato dal Governo Meloni e del contesto politico e sociale nel quale è stato introdotto.
https://www.reuters.com/world/italys-meloni-boost-police-arrest-powers-response-weekend-riots-2026-10-20/

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