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Ip, cap table e startup tech: perché un’idea geniale può diventare non investibile

06 July 2026 11 min. lettura

COSA C’ENTRA LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE CON IL DIRITTO SOCIETARIO

Quando si parla di startup tecnologiche, si pensa subito all’idea, al prodotto, al codice, al pitch deck, al round di investimento e alla crescita.

Ma spesso il vero problema non è quanto sia innovativa l’idea.

Il vero problema è un altro: chi possiede davvero ciò che rende quella startup diversa dalle altre?

In una startup tech, soprattutto se legata all’intelligenza artificiale, al software, ai dati o a una piattaforma digitale, il valore economico non si trova solo nel capitale sociale o nelle quote dei founder.

Si trova nella proprietà intellettuale: codice sorgente, algoritmi, modelli, dataset, marchio, know-how, design, segreti commerciali, documentazione tecnica, dominio, interfaccia, database e contenuti. 

Ed è qui che IP law e corporate law smettono di essere due mondi separati.

La corporate law organizza la società, i rapporti tra soci, le quote, i diritti degli investitori, la governance e le clausole di controllo.

L’IP law stabilisce invece chi possiede gli asset immateriali su cui si fonda il business.

Se queste due dimensioni non parlano tra loro, il rischio è enorme: avere una società formalmente ordinata, ma senza controllo reale sugli asset che dice di vendere.

In altre parole: una cap table può essere perfetta, ma se l’IP è sporca, l’investimento diventa fragile.

 

NON UNA SEMPLICE QUESTIONE TECNICA: L’IP È IL VERO ASSET SOCIETARIO

Nelle imprese tradizionali, il valore era spesso legato a beni materiali: immobili, macchinari, magazzino, attrezzature, punti vendita.

Nelle imprese tecnologiche, invece, il valore è sempre più immateriale.

Una startup può non avere uffici, può non avere grandi beni fisici, può non avere migliaia di dipendenti.

Ma può avere un software scalabile, un algoritmo proprietario, un marchio forte, un dataset unico o una tecnologia brevettabile.

Questo cambia completamente il modo in cui bisogna leggere una società.

Non basta chiedersi:

• Chi sono i soci?
• Quante quote hanno?
• Chi amministra la società?
• Quanto capitale è stato versato?

 

Bisogna chiedersi anche:

• Il codice è stato sviluppato dai founder o da freelance esterni?
• I diritti sul software sono stati ceduti alla società?
• Il marchio è registrato a nome della società o a nome di un singolo socio?
• I dataset sono utilizzabili legalmente?
• Esistono clausole di riservatezza con collaboratori e dipendenti?
• Il know-how è protetto come segreto commerciale?
• Gli open source utilizzati sono compatibili con il modello di business?

 

Queste domande sembrano tecniche, ma sono in realtà profondamente societarie.

Perché un investitore non investe solo in una bella idea, ma investe in una società che deve poter dimostrare di possedere, controllare e difendere ciò che crea valore.

Non a caso, uno studio EPO/EUIPO sul rapporto tra brevetti, marchi e startup finance evidenzia che la registrazione di brevetti e marchi nelle fasi seed o early growth è associata a una maggiore probabilità di ottenere finanziamenti VC (venture capital); il dato è particolarmente forte nella fase early stage, con probabilità più elevate per chi deposita marchi, brevetti o entrambi.

 

BREVETTARE, REGISTRARE O TENERE SEGRETO?

La domanda centrale per una startup non è semplicemente: “abbiamo un’idea innovativa?”

La vera domanda è: come proteggiamo questa innovazione?

Esistono diverse strategie.

Il brevetto può essere utile quando l’invenzione presenta requisiti di novità, attività inventiva e applicazione industriale.

Nel settore software e AI, però, il tema è più delicato, perché non tutto ciò che è digitale è automaticamente brevettabile. 

L’EPO chiarisce che le invenzioni basate su AI e machine learning devono essere valutate anche in relazione al loro effetto tecnico e alla capacità di riprodurre tale effetto, soprattutto quando dipende dalle caratteristiche del training dataset.

Il marchio, invece, protegge il segno distintivo con cui il prodotto o servizio viene identificato nel mercato.

Per una startup può essere decisivo perché non tutela direttamente la tecnologia, ma protegge la riconoscibilità commerciale.

Il diritto d’autore può proteggere software, interfacce, testi, contenuti, documentazione e alcune opere digitali originali.

Ma non protegge automaticamente l’idea astratta. Protegge la forma espressiva, non il semplice concetto.

I segreti commerciali, invece, diventano centrali quando l’impresa non vuole rivelare pubblicamente il proprio vantaggio competitivo.

La Direttiva UE 2016/943 tutela il know-how riservato e le informazioni commerciali riservate contro acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti.

Qui nasce il dilemma.

Brevettare significa rivelare, ma ottenere un titolo forte.

Tenere segreto significa non esporre, ma richiede misure organizzative serie: NDA, accessi limitati, policy interne, tracciamento dei repository, clausole con dipendenti, collaboratori e fornitori.

Registrare il marchio significa proteggere l’identità commerciale.

Strutturare bene i contratti significa evitare che un domani un founder, un freelance o un ex collaboratore possa rivendicare diritti su parti decisive del prodotto.

La proprietà intellettuale non è quindi solo una protezione legale, ma è una scelta strategica di governance.

 

LE CRITICITÀ REALI: QUANDO LA STARTUP NON POSSIEDE DAVVERO CIÒ CHE VENDE

Il problema più pericoloso nasce quando la startup presenta agli investitori un prodotto come proprio, ma in realtà non ha messo in sicurezza la catena dei diritti.

Esempio semplice.

Tre founder lanciano una piattaforma AI. Uno scrive il codice, uno cura il design, uno gestisce business e comunicazione. All’inizio tutto funziona sulla fiducia. Nessuno pensa ai contratti. Il codice sta su un repository personale. Il dominio è intestato a un socio. Il marchio è stato comprato con una carta privata. Alcune parti del software sono state fatte da un freelance pagato “a progetto”, senza una vera cessione dei diritti.

Poi arriva un investitore.

Durante la due diligence emergono le domande:

• Il codice è della società o del founder che lo ha scritto?
• Il freelance ha ceduto i diritti patrimoniali?
• Il marchio è intestato alla società?
• Il dataset usato per addestrare il modello è lecito?
• Le librerie open source impongono obblighi di disclosure?
• Esistono clausole di non concorrenza o riservatezza?
• Cosa succede se un founder esce dalla società?

 

A quel punto il problema non è più tecnico, ma diventa societario, contrattuale e finanziario.

Perché l’investitore potrebbe trovarsi davanti a una società che formalmente raccoglie capitale, ma sostanzialmente non controlla gli asset che giustificano quella valutazione.

La conseguenza può essere pesante: riduzione della valutazione, richiesta di garanzie, rinvio del round, modifica dei patti parasociali, obbligo di cessione dei diritti alla società o, nel caso peggiore, perdita dell’investimento.

WIPO segnala proprio che, in sede di due diligence, la non conformità rispetto ai diritti di terzi può essere letta dagli investitori come un rischio IP rilevante.

 

IL CASO DELLE STARTUP AI: MODELLO, DATASET, OUTPUT E RESPONSABILITÀ

Nelle startup AI il tema diventa ancora più complesso.

Qui non basta chiedersi chi ha scritto il codice.

Bisogna chiedersi anche:

• Da dove arrivano i dati di training?
• Sono dati pubblici, concessi in licenza, acquistati o raccolti tramite scraping?
• Contengono opere protette da diritto d’autore?
• Contengono dati personali?
• Sono stati rispettati eventuali opt-out dei titolari dei diritti?
• Il modello genera output che possono violare diritti di terzi?
• Il dataset è un asset aziendale o un rischio latente?

 

L’AI Act introduce obblighi specifici per i fornitori di modelli di AI general purpose, tra cui una policy per rispettare il diritto d’autore dell’Unione e l’obbligo di rendere disponibile un riepilogo sufficientemente dettagliato dei contenuti utilizzati per l’addestramento del modello.

Questo significa che la proprietà intellettuale non riguarda più solo brevetti, marchi e copyright tradizionale, ma riguarda anche la tracciabilità della filiera tecnologica.

Una startup AI non deve solo dire “abbiamo un modello”.

Deve poter spiegare:

• come è stato sviluppato;
• con quali dati;
• con quali licenze;
• con quali limiti;
• con quali autorizzazioni;
• con quali misure di protezione;
• con quale documentazione tecnica e legale.

 

Il punto è chiaro: più il prodotto è tecnologicamente avanzato, più deve essere giuridicamente documentato.

 

IL PROBLEMA NON È AVERE IP, MA GOVERNARLA

Molte startup pensano alla proprietà intellettuale come a una fase successiva.

Prima lanciamo.

Prima troviamo utenti.

Prima facciamo traction.

Prima chiudiamo il round.

Poi sistemiamo i contratti.

Questo approccio è pericoloso perché l’IP non si sistema sempre dopo, e a volte, dopo, è troppo tardi.

Se un founder lascia il progetto senza aver ceduto i diritti alla società, il problema non è teorico.

Se un freelance ha creato una parte essenziale del codice senza contratto chiaro, il problema non è teorico.

Se il marchio è registrato a nome di una persona fisica invece che della società, il problema non è teorico.

Se il dataset contiene contenuti protetti o dati raccolti senza basi solide, il problema non è teorico.

Se il repository non distingue contributi, licenze, commit e responsabilità, il problema non è teorico.

È un problema di controllo.

L’errore è pensare che l’IP sia solo una formalità legale. In realtà, l’IP è uno strumento di governo della società.

Serve a capire chi può usare cosa, chi può vendere cosa, chi può impedire ad altri di copiare, chi può concedere licenze, chi può monetizzare il prodotto e cosa resta alla società se un socio se ne va.

La vera domanda non è: “abbiamo proprietà intellettuale?”

La vera domanda è: la proprietà intellettuale è dentro la società o è dispersa tra founder, freelance, repository, licenze e accordi mai scritti?

 

LA PROSPETTIVA FUTURA: IL GIURISTA NON SARÀ SOLO UN “REVISORE DI CONTRATTI”

Nei prossimi anni, il giurista che lavora con startup, venture capital e imprese tecnologiche non potrà limitarsi a leggere statuti, patti parasociali e contratti standard.

Dovrà capire il prodotto; dovrà sapere cos’è un repository; dovrà chiedere da dove arrivano i dati; dovrà distinguere codice proprietario, librerie open source, dataset, modello, output, API, marchio e know-how; dovrà parlare con ingegneri, founder e investitori.

Allo stesso modo, l’informatico non potrà ignorare il diritto.

Ogni scelta tecnica può diventare una scelta giuridica: usare una libreria, addestrare un modello, raccogliere dati, pubblicare un’app, proteggere un algoritmo, aprire il codice, integrare API di terzi.

Il futuro delle startup tecnologiche non sarà deciso solo da chi innova più velocemente.

Sarà deciso da chi saprà trasformare l’innovazione in un asset controllabile, difendibile e finanziabile.

E in questo equilibrio tra proprietà intellettuale, diritto societario e tecnologia si gioca una delle sfide più importanti del nuovo mercato digitale.

 

A cura degli studenti sotto la Facoltà di Giurisprudenza e Ingegneria Informatica

 

NOTE E RIFERIMENTI

• European Patent Office (EPO) – European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Patents, Trade Marks and Startup Finance – Funding and Exit Performance of European Startups, EPO – EUIPO, 2023. 

https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2023_Patents_trade_marks_and_startup_finance/2023_Patents_trade_marks_and_startup_finance_FullR_en.pdf 

• World Intellectual Property Organization (WIPO), Enterprising Ideas – A Guide to Intellectual Property for Startups, WIPO Publication No. 961E, Geneva, 2021.

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_961.pdf 

• Tormey P. – Tormey J., Startup Guide to Intellectual Property – Early Stage Protection of IP, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014.

https://tind.wipo.int/record/28011 

• World Intellectual Property Organization (WIPO), IP Strategy Checklist, WIPO, Geneva.

https://www.wipo.int/en/web/business/checklist 

• European Parliament – Council of the European Union, Directive (EU) 2016/943 on the Protection of Undisclosed Know-how and Business Information (Trade Secrets) Against Their Unlawful Acquisition, Use and Disclosure, Official Journal of the European Union, 2016.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32016L0943 

• European Parliament – Council of the European Union, Regulation (EU) 2024/1689 Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act), Official Journal of the European Union, 2024. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj 

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