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Caso Bologna, lo “scudo penale” alla prova dei fatti: cosa cambia davvero per agenti, vittime e indagini

22 July 2026 8 min. lettura

La morte di Abderrahim Fakir durante un intervento della polizia avvenuto il 19 luglio 2026, nel quartiere Pilastro di Bologna, non ha aperto soltanto un’inchiesta destinata a chiarire le cause del decesso e la correttezza delle procedure adottate. Il caso è diventato anche uno dei primi veri banchi di prova del cosiddetto “scudo penale” introdotto dal decreto Sicurezza. 
La Procura di Bologna ha inserito nel nuovo registro delle annotazioni preliminari, denominato Modello 45-bis, i nomi di due poliziotti e quattro operatori sanitari intervenuti nelle diverse fasi dell’operazione. Le sei persone non sono state quindi iscritte immediatamente nel registro ordinario degli indagati, perché i magistrati hanno ritenuto necessario verificare preliminarmente se le condotte siano state compiute in presenza di una causa di giustificazione. Questo non significa che la responsabilità degli operatori sia stata esclusa. Significa, piuttosto, che l’indagine comincia seguendo un percorso processuale diverso. 

 
NON È UNA IMMUNITÀ PENALE 

L’espressione “scudo penale” può risultare fuorviante. La nuova disciplina non stabilisce che gli appartenenti alle forze dell’ordine non possano essere indagati, processati o condannati. Non introduce neppure una nuova causa di non punibilità riservata agli agenti. 
La norma modifica invece la fase iniziale delle indagini. Quando appare evidente che un fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero può annotare il nome della persona in un modello separato, senza procedere immediatamente all’iscrizione nel registro ordinario previsto dall’articolo 335 del Codice di procedura penale. 
Le cause di giustificazione sono quelle situazioni nelle quali un comportamento che astrattamente potrebbe integrare un reato viene considerato lecito dall’ordinamento: tra queste rientrano, ad esempio, l’adempimento di un dovere, la legittima difesa e l’uso legittimo delle armi. 
La disposizione, inoltre, non riguarda esclusivamente le forze di polizia. Può essere applicata a qualsiasi persona alla quale venga attribuito un fatto apparentemente coperto da una causa di giustificazione. Per questa ragione sarebbe più corretto parlare di scudo processuale, perché ciò che cambia non è la responsabilità penale finale, ma la forma con cui la persona entra nel procedimento.  

 
COME FUNZIONA IL MODELLO 45-BIS 

Il nuovo meccanismo è stato introdotto dall’articolo 12 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito nella legge 24 aprile 2026, n. 54. La riforma ha inserito nell’articolo 335 del Codice di procedura penale il nuovo comma 1-bis.1 e ha introdotto l’articolo 335-quinquies. La persona annotata nel Modello 45-bis conserva comunque i diritti e le garanzie riconosciuti a chi è sottoposto alle indagini preliminari. Può quindi nominare un difensore, partecipare agli accertamenti tecnici irripetibili e tutelarsi rispetto agli atti investigativi compiuti dalla Procura. Quando non sono necessari ulteriori approfondimenti, il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni sulla richiesta di archiviazione entro trenta giorni dall’annotazione. Quando, invece, occorrono altri accertamenti, il termine può arrivare a centoventi giorni, ai quali possono aggiungersi ulteriori trenta giorni per decidere se chiedere l’archiviazione oppure procedere con l’iscrizione ordinaria. 
Se diventa necessario svolgere un incidente probatorio, la persona deve essere iscritta nel registro ordinario. Lo stesso può accadere quando gli elementi raccolti non consentono più di considerare evidente l’esistenza della causa di giustificazione. In questo caso, i termini delle indagini decorrono comunque dalla precedente annotazione, impedendo che il Modello 45-bis venga utilizzato per dilatare artificialmente la durata del procedimento.  

 
IL PROBLEMA DELLE PAROLE: QUANDO UNA SCRIMINANTE “APPARE EVIDENTE”? 

Il punto più delicato della nuova disciplina si trova nell’espressione scelta dal legislatore: il Modello 45-bis può essere utilizzato quando “appare evidente” che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione. 
Ma l’evidenza deve essere valutata proprio nel momento in cui la ricostruzione dei fatti è ancora incompleta. 
Nel caso di Bologna sarà necessario comprendere l’intera sequenza dell’intervento: le condizioni della persona fermata, la necessità e la proporzionalità delle tecniche utilizzate, la durata dell’immobilizzazione, il comportamento degli agenti e quello degli operatori sanitari, nonché il momento nel quale sono state percepite le condizioni di pericolo. L’applicazione del Modello 45-bis non costituisce quindi una valutazione definitiva sulla liceità dell’intervento. È una qualificazione preliminare, adottata sulla base degli elementi inizialmente disponibili e destinata a essere confermata oppure superata dagli accertamenti successivi. La questione centrale sarà capire se il nuovo sistema riuscirà a evitare iscrizioni automatiche e inutilmente pregiudizievoli senza trasformare la valutazione iniziale della Procura in una forma anticipata di deresponsabilizzazione. 

 
VIDEO E BODYCAM: LA TECNOLOGIA ENTRA NELL’INDAGINE 

Il caso di Bologna mostra anche quanto la ricostruzione giudiziaria degli interventi di polizia dipenda ormai dalla tecnologia. 
Un video registrato da un residente e diffuso sui social ha mostrato una parte dell’immobilizzazione di Fakir, mentre le immagini delle bodycam utilizzate dagli agenti sono state messe a disposizione dell’autorità giudiziaria. La Procura dovrà confrontare queste registrazioni con le testimonianze, le comunicazioni operative, la documentazione sanitaria e gli accertamenti medico-legali. 
Un filmato, tuttavia, non coincide automaticamente con la verità processuale. Può rappresentare soltanto un frammento temporale, non mostrare ciò che accade fuori dall’inquadratura oppure circolare online dopo essere stato compresso, tagliato o separato dal proprio contesto. Per questo diventano decisivi l’acquisizione del file originale, i metadati, l’orario della registrazione, la continuità delle immagini e la catena di custodia digitale. Le bodycam possono proteggere sia il cittadino sia l’operatore, ma soltanto quando esistono regole chiare sull’attivazione, sulla conservazione, sull’accesso ai filmati e sull’impossibilità di modificarli. 
Il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte sottolineato la necessità di sistemi capaci di registrare gli accessi ai file, impedire modifiche o cancellazioni arbitrarie e proteggere immagini, audio, coordinate GPS e informazioni temporali raccolte dai dispositivi.  

 
IL PROCESSO MEDIATICO ARRIVA PRIMA DI QUELLO GIUDIZIARIO 

La diffusione del video ha prodotto una reazione pubblica immediata, quando gli accertamenti erano appena iniziati. Il caso è diventato rapidamente oggetto di proteste, scontri e dichiarazioni politiche contrapposte. È uno schema sempre più frequente: il processo mediatico comincia sui social prima che la magistratura possa acquisire e analizzare tutte le prove. Le immagini creano una prima narrazione emotivamente potentissima, mentre il diritto procede attraverso tempi, garanzie e verifiche tecniche inevitabilmente più lenti. Lo scudo processuale si inserisce proprio in questa tensione. Da una parte cerca di impedire che l’iscrizione nel registro degli indagati venga percepita come una presunzione di colpevolezza. Dall’altra rischia di alimentare il sospetto che, davanti a un intervento delle forze dell’ordine, venga applicato un trattamento privilegiato. 
La credibilità del nuovo istituto dipenderà quindi dalla trasparenza degli accertamenti e dalla capacità di spiegare che l’assenza di un’iscrizione ordinaria non equivale all’assenza di un’indagine. 

 
TUTELARE GLI AGENTI SENZA INDEBOLIRE IL DIRITTO ALLA VERITÀ 

Quando una persona muore durante un intervento riconducibile ad agenti dello Stato, l’ordinamento non deve soltanto stabilire eventuali responsabilità individuali. Deve anche garantire un’indagine effettiva, indipendente e capace di ricostruire se l’uso della forza fosse giustificato. 
Questo principio discende anche dall’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutela il diritto alla vita e impone accertamenti adeguati nei casi di morte collegata all’azione di pubblici ufficiali. Il caso Bologna non dimostrerà soltanto se gli operatori abbiano agito correttamente. Mostrerà se il Modello 45-bis riesca davvero a bilanciare due esigenze entrambe legittime: proteggere chi svolge funzioni particolarmente esposte da iscrizioni automatiche e garantire alle vittime, alle famiglie e alla collettività una ricerca della verità completa e credibile. 
Lo scudo non potrà essere valutato dal nome del registro nel quale vengono inserite le persone coinvolte, ma dalla qualità dell’indagine che seguirà. Perché una garanzia processuale è compatibile con lo Stato di diritto soltanto quando protegge l’innocente senza rendere più difficile accertare le responsabilità. 

 
A cura degli studenti sotto la Facoltà di Giurisprudenza e Ingegneria Informatica 

 

NOTE E RIFERIMENTI 

  • Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2026, n. 54, articoli 12 e 13.  
  • Ministero della Giustizia, decreto istitutivo del registro per le annotazioni preliminari, Modello 45-bis.  
  • Garante per la protezione dei dati personali, disciplina e garanzie relative all’impiego delle bodycam
  • Corte europea dei diritti dell’uomo, guida all’articolo 2 della CEDU e obbligo di svolgere indagini effettive nei casi di morte connessa all’azione di agenti dello Stato. 

 

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