Per anni abbiamo imparato a riconoscere abbastanza facilmente quando qualcuno ci stava riprendendo. Uno smartphone sollevato verso di noi, una videocamera o un obiettivo puntato nella nostra direzione erano segnali evidenti. Con gli smart glasses questo equilibrio sta cambiando: una telecamera può essere incorporata in una montatura quasi indistinguibile da un normale paio di occhiali, mentre microfoni e sistemi di intelligenza artificiale possono ascoltare, interpretare e contestualizzare ciò che accade intorno all'utente.
La questione è ormai arrivata anche all'attenzione delle autorità per la protezione dei dati. Nel maggio 2026 la CNIL francese ha definito la diffusione degli occhiali connessi una nuova sfida per la vita privata, sottolineando come la presenza di microfoni, videocamere e sistemi di intelligenza artificiale all'interno di un oggetto apparentemente ordinario possa rendere molto meno evidente la raccolta di informazioni sulle persone circostanti.
Pochi mesi dopo, il 17 settembre 2026, anche l'Information Commissioner's Office britannico è intervenuto nel dibattito sugli smart glasses, evidenziando contemporaneamente i vantaggi della tecnologia e i rischi derivanti da utilizzi invasivi o irresponsabili.
Il problema, quindi, non riguarda soltanto chi compra questi dispositivi. Riguarda soprattutto chi gli sta davanti.
IL DATO PERSONALE PUÒ ESSERE RACCOLTO SENZA CHE TU TE NE ACCORGA
Una persona che indossa degli smart glasses può camminare per strada, entrare in un negozio, partecipare a una riunione o parlare con qualcuno mentre sul volto porta un dispositivo capace di acquisire immagini e audio. È qui che il wearable diventa molto diverso dallo smartphone: la raccolta del dato può diventare quasi invisibile.
La stessa CNIL ha evidenziato una caratteristica fondamentale di questi dispositivi: gli occhiali connessi possono incorporare telecamere e microfoni e utilizzare sistemi di intelligenza artificiale in grado di analizzare l'ambiente osservato dal portatore. Non si tratta quindi soltanto di scattare una fotografia, ma potenzialmente di permettere a un sistema informatico di elaborare ciò che si trova davanti agli occhi dell'utente.
Meta, da parte sua, ha introdotto sui propri AI glasses un LED che si illumina quando vengono scattate fotografie o registrati video. L'azienda dichiara inoltre di aver implementato meccanismi che impediscono l'acquisizione quando l'indicatore luminoso viene coperto e raccomanda agli utilizzatori di chiedere l'autorizzazione alle persone circostanti prima di registrarle.
Ma proprio quella piccola luce mostra uno dei problemi centrali della nuova generazione di wearable: segnalare che una registrazione è in corso non significa necessariamente che chi viene ripreso abbia realmente compreso cosa stia
accadendo, quali dati vengano raccolti e cosa possa succedere successivamente a quelle informazioni.
QUANDO LA PRIVACY DIPENDE DA UNA LUCE SULLA MONTATURA
Con uno smartphone, il gesto stesso di riprendere qualcuno è normalmente visibile. Con un paio di occhiali la situazione cambia radicalmente.
L'ICO britannico ha osservato che gran parte dei meccanismi di trasparenza utilizzati fino a oggi nello spazio fisico si basa su segnali visivi: cartelli che indicano la presenza di videocamere, informative, QR code o semplicemente una persona che solleva uno smartphone prima di registrare. Gli smart glasses mettono in crisi questo modello perché il dispositivo utilizzato per osservare il mondo coincide con un oggetto che siamo abituati a vedere quotidianamente sul volto delle persone. La questione diventa quindi più ampia del semplice dibattito sulla privacy di un nuovo gadget: stiamo decidendo quali regole applicare quando la capacità di registrare e analizzare l'ambiente diventa indossabile, continua e sempre meno riconoscibile dall'esterno.
È significativo che la stessa Meta, nelle proprie indicazioni sull'uso responsabile, raccomandi di non utilizzare gli occhiali in luoghi sensibili o nei quali esista una particolare aspettativa di riservatezza.
COSA SUCCEDEREBBE IN EUROPA: IL GDPR ENTRA NEGLI OCCHIALI
In Europa il punto di partenza rimane il GDPR. Immagini, voci e altre informazioni che consentono di identificare una persona possono costituire dati personali e, quando il loro trattamento rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento, devono essere rispettati principi come liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati. L'articolo 25 introduce poi un principio particolarmente importante per dispositivi di questo tipo: la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, la cosiddetta privacy by design e by default.
Questo significa che la questione non può essere scaricata interamente sull'utilizzatore degli occhiali. Anche chi progetta hardware, software e infrastrutture cloud deve chiedersi quali informazioni siano realmente necessarie, quando debbano essere raccolte, per quanto tempo possano essere conservate e in quali circostanze debbano essere trasmesse a server esterni.
Il principio diventa ancora più importante quando agli occhiali viene aggiunta l'intelligenza artificiale. Più il dispositivo è capace di comprendere ciò che osserva, maggiore diventa la quantità potenziale di informazioni ricavabili da una scena apparentemente innocua. Naturalmente esiste l'eccezione per le attività esclusivamente personali o domestiche, quindi non ogni fotografia o video effettuato da un individuo fa automaticamente scattare l'intero apparato del GDPR. Il confine, tuttavia, non è illimitato. Già nella sentenza Ryneš la Corte di giustizia dell'Unione europea aveva interpretato restrittivamente l'esenzione domestica nel caso di una videosorveglianza che si estendeva anche allo spazio pubblico.
REGISTRARE E PUBBLICARE NON SONO LA STESSA COSA
Questo passaggio è particolarmente importante anche in Italia. Non tutto ciò che può essere materialmente registrato può essere automaticamente pubblicato su Instagram, TikTok o qualsiasi altra piattaforma.
La disciplina italiana sul diritto all'immagine prevede specifici limiti alla diffusione del ritratto di una persona. L'articolo 97 della legge sul diritto d'autore individua alcune situazioni nelle quali il consenso non è necessario, ad esempio in presenza di determinate esigenze di interesse pubblico o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svolti in pubblico. Ciò non significa, però, che qualsiasi persona incontrata per strada possa diventare automaticamente il contenuto di un video destinato a milioni di utenti.
Ancora più delicato è ciò che avviene negli spazi privati. L'articolo 615-bis del codice penale tutela la vita privata contro chi, attraverso strumenti di ripresa visiva o sonora, acquisisce indebitamente notizie o immagini riguardanti la vita privata che si svolge nei luoghi tutelati dalla disciplina sulla violazione di domicilio. La norma interviene anche sulla successiva rivelazione o diffusione del materiale ottenuto in quelle condizioni.
Gli smart glasses, quindi, non creano necessariamente un diritto completamente nuovo: rendono però estremamente più semplice oltrepassare confini che il diritto aveva costruito quando registrare qualcuno richiedeva strumenti e comportamenti molto più evidenti.
IL VERO PROBLEMA È QUANDO L'AI COMINCIA A CAPIRE CIÒ CHE VEDE
Finché un paio di occhiali si limita a registrare un'immagine, il problema può sembrare simile a quello di una normale videocamera. Ma l'intelligenza artificiale aggiunge un secondo livello. I sistemi multimodali possono utilizzare immagini, audio e informazioni contestuali per comprendere ciò che si trova davanti all'utilizzatore. Un wearable potrebbe quindi non limitarsi a conservare una scena, ma leggere un testo, riconoscere un oggetto, trascrivere una conversazione o fornire informazioni in tempo reale su ciò che la videocamera sta osservando.
La differenza tra registrare il mondo e analizzarlo automaticamente diventa così sempre più sottile.
L'AI Act europeo interviene già su alcune delle applicazioni più delicate legate ai dati biometrici. Il Regolamento definisce, ad esempio, l'identificazione biometrica come il riconoscimento automatizzato di caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali finalizzato a stabilire l'identità di una persona attraverso il confronto con dati biometrici presenti in un database.
Prevede inoltre specifici divieti per determinate forme di categorizzazione biometrica basate su informazioni particolarmente sensibili. Questo non significa che un normale paio di AI glasses effettui automaticamente identificazione biometrica o ricada nelle pratiche vietate dall'AI Act. Significa però che la qualificazione giuridica cambia profondamente a seconda di ciò che il software fa concretamente con le immagini raccolte.
Una videocamera che osserva, un algoritmo che interpreta e un sistema che identifica non sono necessariamente la stessa cosa dal punto di vista giuridico.
LA PRIVACY BY DESIGN POTREBBE DIVENTARE UN VANTAGGIO COMPETITIVO
La sfida per i produttori sarà quindi progettare wearable capaci di offrire funzioni avanzate senza trasformare ogni ambiente attraversato dall'utente in una potenziale fonte permanente di dati.
Una possibile soluzione passa dall'elaborazione locale delle informazioni. Più operazioni possono essere effettuate direttamente sul dispositivo, minore può essere la necessità di inviare immagini e audio verso infrastrutture remote. Altre soluzioni riguardano indicatori di registrazione realmente riconoscibili, sistemi che impediscano di disattivarli, tempi ridotti di conservazione, controlli più granulari e limitazioni automatiche in determinati contesti. Non è un caso che Meta abbia scelto di impedire la registrazione quando il LED di acquisizione viene coperto. È un piccolo esempio di come una scelta tecnica possa diventare anche una misura di tutela giuridica.
Ed è probabilmente qui che privacy by design e innovazione inizieranno sempre più spesso a coincidere.
IL FUTURO DEGLI SMART GLASSES SI GIOCHERÀ SULLA FIDUCIA
Gli smart glasses potrebbero diventare uno dei prossimi grandi cambiamenti nel rapporto tra esseri umani e tecnologia. Possono offrire indicazioni in tempo reale, tradurre conversazioni, assistere persone con disabilità, riconoscere elementi dell'ambiente circostante e permetterci di interagire con l'intelligenza artificiale senza dover continuamente guardare uno schermo.
L'ICO britannico ha sottolineato proprio questo aspetto: per alcune persone, soprattutto nel campo dell'accessibilità, dispositivi di questo tipo possono rappresentare strumenti importanti di autonomia. La stessa tecnologia, però, può diventare profondamente invasiva se utilizzata senza adeguate garanzie.
Per questo il problema della privacy non può essere affrontato soltanto quando gli smart glasses saranno ormai diventati comuni. Per vent'anni lo smartphone ci ha abituato ad avere una videocamera sempre in tasca. Gli smart glasses stanno facendo qualcosa di diverso: stanno portando quella videocamera davanti ai nostri occhi e stanno aggiungendo un'intelligenza artificiale capace di interpretare ciò che vede.
La vera domanda, quindi, non è se questi dispositivi riusciranno a diventare abbastanza intelligenti da comprendere il mondo che ci circonda.
È se riusciremo a costruire regole e tecnologie abbastanza intelligenti da proteggere anche le persone che quel mondo lo abitano.
A cura degli studenti sotto la Facoltà di Giurisprudenza e Ingegneria Informatica
NOTE E RIFERIMENTI
- CNIL, 11 maggio 2026, “Les lunettes connectées : la CNIL appelle à la vigilance”
https://www.cnil.fr/fr/lunettes-connectees-appel-a-la-vigilance - Information Commissioner’s Office (ICO), 17 settembre 2026, “Enabling technology for good: smart glasses, privacy and a broader challenge for public trust”
https://ico.org.uk/about-the-ico/media-centre/news-and-blogs/2026/09/enabling-technology-for-good/ - Meta, “Innovazione responsabile per gli AI glasses e Quest”
https://www.meta.com/it-it/actions/responsible-innovation/ - Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, in particolare artt. 5 e 25
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=it
Corte di giustizia dell’Unione europea, causa C-212/13, Ryneš, sentenza dell’11 dicembre 2014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0212 - Regolamento (UE) 2024/1689 – Artificial Intelligence Act, in particolare art. 5
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/ita - Legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 96-97 – Diritto all’immagine e consenso alla pubblicazione del ritratto
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633 - Codice penale, art. 615-bis – Interferenze illecite nella vita privata
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.codiceRedazionale=074U0098&atto.dataPubblicazioneGazzetta=1974-04-12