Nel gennaio 2026 la Corea del Sud è diventata il primo Paese al mondo a dotarsi di una normativa organica e generale sull’intelligenza artificiale, l’AI Basic Act. Una scelta che ha immediatamente attirato l’attenzione di governi, imprese tecnologiche e giuristi, soprattutto perché anticipa e in parte si discosta dall’impostazione adottata dall’Unione europea con l’AI Act.
Il confronto tra questi due modelli normativi offre uno spaccato particolarmente interessante su come il diritto stia tentando di governare una tecnologia in continua evoluzione, bilanciando innovazione, sicurezza e tutela dei diritti fondamentali.
L’AI Basic Act: una legge quadro per l’era dell’IA
L’AI Basic Act sudcoreano nasce con un obiettivo dichiarato: costruire fiducia nell’intelligenza artificiale senza soffocare lo sviluppo tecnologico.
A differenza di molte regolazioni settoriali, la legge coreana si presenta come una normativa di sistema, applicabile a tutti gli operatori che sviluppano, distribuiscono o utilizzano soluzioni basate su IA.
Il legislatore coreano sceglie un approccio principialistico: la legge non entra in dettagli tecnici eccessivi, ma stabilisce obblighi generali di trasparenza, sicurezza e supervisione umana, demandando a linee guida successive il compito di adattare la disciplina all’evoluzione tecnologica.
Questa impostazione riflette una precisa scelta politica: regolare l’IA come infrastruttura strategica nazionale, evitando blocchi normativi rigidi in una fase ancora sperimentale.
Trasparenza e contenuti generati da IA
Uno dei pilastri dell’AI Basic Act è la trasparenza verso gli utenti.
I contenuti generati da sistemi di intelligenza artificiale testi, immagini, audio o video devono essere riconoscibili come tali, soprattutto quando rischiano di essere confusi con produzioni umane.
L’attenzione è rivolta in particolare ai deepfake e alla disinformazione, fenomeni che in Corea del Sud hanno già sollevato allarmi sociali e politici.
Il legislatore non vieta l’uso di queste tecnologie, ma impone che il loro impiego sia tracciabile e dichiarato, spostando la responsabilità sull’operatore.
IA ad alto impatto e supervisione umana
Un altro elemento centrale è la distinzione tra sistemi di IA ordinari e “high-impact AI”, ossia sistemi capaci di incidere significativamente sulla vita delle persone: sanità, trasporti, credito, servizi pubblici, sicurezza.
Per queste applicazioni la legge richiede:
-valutazione preventiva del rischio,
-meccanismi di controllo umano,
-documentazione delle decisioni automatizzate.
Non sono previsti divieti assoluti, la logica è quella della responsabilizzazione, non della proibizione.
Il modello europeo: l’AI Act e la regolazione per livelli di rischio
L’approccio dell’Unione europea è radicalmente diverso.
L’AI Act si fonda su una struttura gerarchica del rischio, che classifica i sistemi di IA in categorie predeterminate, introducendo divieti espliciti e requisiti tecnici dettagliati.
Alcune applicazioni sono considerate inaccettabili (come il social scoring generalizzato), altre sono qualificate come ad alto rischio e sottoposte a obblighi stringenti: qualità dei dataset, tracciabilità, audit, documentazione tecnica e controllo continuo.
La logica europea è chiaramente preventiva: evitare che l’IA possa ledere diritti fondamentali prima ancora della sua diffusione sul mercato.
Due filosofie regolatorie a confronto
Il confronto tra Corea del Sud e Unione europea mette in luce due filosofie normative opposte:
-Corea del Sud
approccio flessibile e adattivo;
centralità della soft law e delle linee guida;
assenza di divieti generalizzati;
focus sulla gestione del rischio e sulla fiducia.
-Unione Europea
regolazione dettagliata e vincolante;
classificazione rigida dei sistemi;
divieti espressi;
tutela ex ante dei diritti fondamentali.
Entrambi i modelli mirano allo stesso obiettivo, ma percorrono strade diverse, innovazione sorvegliata nel caso coreano, innovazione condizionata nel caso europeo.
Implicazioni per imprese e professionisti del diritto
Dal punto di vista operativo, le conseguenze sono rilevanti.
In Corea del Sud, le imprese godono di maggiore margine interpretativo, ma sono chiamate a dimostrare una reale capacità di governance interna dei sistemi IA.
In Europa, invece, la compliance è più onerosa e tecnica, con costi elevati soprattutto per startup e PMI.
Per avvocati, consulenti legali e responsabili compliance, il confronto tra i due modelli evidenzia una tendenza chiara: la responsabilità giuridica si sposta sempre più a monte, nella fase di progettazione e implementazione dell’IA.
Una lezione globale sulla governance dell’IA
L’AI Basic Act sudcoreano e l’AI Act europeo rappresentano due laboratori normativi che il resto del mondo osserva con attenzione.
Il primo punta su flessibilità e adattamento progressivo; il secondo su regole chiare e tutela forte dei diritti.
Il futuro della regolazione dell’intelligenza artificiale probabilmente non sarà l’uno o l’altro modello, ma una ibridazione: norme sufficientemente robuste da proteggere le persone, ma abbastanza elastiche da non bloccare l’innovazione.
Per chi si occupa di diritto e tecnologia, il messaggio è evidente;
l’IA non è più solo una questione tecnica, ma un tema strutturalmente giuridico e politico.
A cura degli studenti sotto la facoltà di Giurisprudenza e Ingegneria Informatica